IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'Istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il   decreto  ministeriale   31  gennaio   1992  concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale  19 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  23   settembre   1996,  n.   223,  relativo   a
modificazione  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95. 101 e 119
relativa all'autonomia didattica;
  Vista la  proposta di  modifica allo  statuto formulata  dal senato
accademico  nella seduta  del 19  febbraio 1997,  acquisiti i  pareri
favorevoli del consiglio della facolta'  di lettere e filosofia e del
consiglio di amministrazione;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Ferrara, approvato con
il  decreto indicato  in premessa,  e' ulteriormente  modificato come
segue:
                              Titolo 3
                        ORDINAMENTO DIDATTICO
                  DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI
                                Capo 2
                   Facolta' di lettere e filosofia
  Art.  3.2.1.  -  Diploma  universitario di  tecnico  audiovisivo  e
multimediale.
  1. Istituzione ed accesso.
  Il  diploma per  tecnico  audiovisivo e  multimediale e'  istituito
nella facolta' di lettere e filosofia.
  Il titolo di ammissione al corso e' quello previsto dal primo comma
dell'art. 1 della legge n. 910/1969.
  I  consigli  delle  strutture  didattiche  competenti  annualmente,
potranno  proporre ai  consigli di  facolta' la  programmazione degli
accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sara' deliberato
dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta'.
  2. Finalita' e durata del corso di diploma.
  Il corso  di diploma ha durata  triennale e si articola  in un anno
propedeutico e in un biennio professionalizzante.
  Il corso di diploma ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e
criteri finalizzati a uno studio  organico dei linguaggi, dei sistemi
e  dei  mezzi  audiovisivi  necessari  alla  formazione  culturale  e
professionale di un tecnico specializzato.
  Il diploma risponde agli  attuali processi di modernizzazione della
comunicazione su scala planetaria,  in una prospettiva di sistematica
contaminazione  e   interazione  tra  diversi  linguaggi   e  diverse
tecnologie.
  Esso   e'   finalizzato   alla  preparazione   di   esperti   nella
programmazione  e  realizzazione   di  "pacchetti  multimediali",  di
esperti  in   grafica  computerizzata  per  la   comunicazione  e  lo
spettacolo, di consulente per  l'editoria elettronica, di esperto per
iniziative  audiovisive   nelle  scuole,  di  addetto   a  cineteche,
videoteche  e  mediateche, di  addetto  agli  archivi audiovisivi  di
imprese industriali e di organismi sindacali.
  3. Manifesto degli studi.
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
le    strutture   didattiche    competenti   determineranno    quanto
espressamente previsto dal secondo comma  dell'art. 11 della legge n.
341/1990.
  In particolare:
  a) definisce,  su proposta  del consiglio di  corso di  diploma, il
piano  di  studi ufficiale  del  corso  di diploma,  comprendente  le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento che costituiscono
le singole annualita' corrispondenti, i  cui nomi saranno desunti dai
settori scientifico -disciplinari;
  c)  stabilisce  le  qualificazioni  opportune, quali  I,  II,  III,
istituzioni, avanzato, progredito, nonche' tutte le altre che giovino
a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici,
compresa  la  possibilita'  di   biennalizzare  o  triennalizzare  le
discipline  per  le quali  cio'  sia  ritenuto  utile ai  fini  della
formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza
dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.
  I  consigli delle  strutture didattiche  competenti all'atto  della
predisposizione  del manifesto  degli studi  potranno sostituire  gli
insegnamenti indicati  negli indirizzi  qui di seguito  riportati con
altri  strettamente  affini,  con   identiche  finalita'  ed  analogo
contenuto   culturale,   e   comunque   entro   lo   stesso   settore
scientificodisciplinare.
  4. Organizzazione degli studi.
  Il corso degli studi comprende 15 annualita'.
  I. Organizzazione degli studi.
 Anno propedeutico.
  1)  Un insegnamento  dell'area della  comunicazione letteraria  (da
scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E).
  2)  Un insegnamento  dell'area filosoficolinguistica  (da scegliere
all'interno dei settori M07D, M07E, L09A).
  3)  Un insegnamento  dell'area  delle scienze  umane (da  scegliere
all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B).
  4-5) Due insegnamenti dell'area  dell'arte, musica e spettacolo (da
scegliere all'interno dei settori L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B,
L27A, L27B, L27C).
  6) Una prova di lingua straniera moderna.
 Biennio professionalizzante.
  I   consigli  delle   strutture   didattiche  competenti   potranno
sostituire  gli  insegnamenti  indicati  qui  di  seguito  con  altri
strettamente  affini con  identiche  finalita'  ed analogo  contenuto
culturale,     e     comunque     entro     lo     stesso     settore
scientificodisciplinare.
  7) Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico L26B.
  8) Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Q05B.
  9) Teoria e tecniche dei nuovi media Q05B.
  10)  Teoria  e tecniche  di  elaborazione  dell'immagine K05A  (con
esercitazioni di computer graphic).
  11)  Sistemi di  comunicazione  (con  particolare riferimento  alle
installazioni multimediali) K03X,
oppure
  Elaborazione elettronica  di segnali  di immagini  (con particolare
riferimento alle installazioni multimediali) K01K.
  12) Economia e tecnica della pubblicita' P02B.
  13)  Elementi di  informatica (per  l'uso di  apparecchiature dello
spettacolo) K05A.
  14) Scenografia H10C.
  15) Organizzazione ed economia dello spettacolo L26B.
  L'attivita' didattica comprende inoltre:
   una prova di lingua inglese.
  5. Tirocini professionali e stages.
  Il consiglio  della struttura  didattica dovra' prevedere  al terzo
anno  di corso  laboratori ed  esercitazioni pratiche,  stages presso
imprese audiovisive  (o settori  audiovisivi di imprese)  pubbliche e
private, attraverso convenzioni o  consorzi, rivolti anche ad offrire
un possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature.
  6.  Esame  finale di  titolo  di  studio  rilasciato dal  corso  di
diploma.
  L'esame  finale consiste  in  una  prova pratica  o  scritta su  un
progetto  o un  testo  assegnato allo  studente  dal consiglio  della
struttura didattica competente, tenuto conto del percorso formativo e
dell'attivita' di tirocinio svolta dallo studente.
  Il  titolo di  studio  rilasciato e'  il  diploma universitario  di
tecnico audiovisivo e multimediale.
  7. Proseguimento degli studi.
  Il  diploma  si raccorda  con  il  corso  di laurea  in  discipline
dell'arte,  della  musica e  dello  spettacolo,  istituito presso  la
facolta' di  lettere e filosofia  e di scienze della  comunicazione e
dello spettacolo.
  Ai fini del  conseguimento delle lauree previste  dalle facolta' di
cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso
di diploma  seguiti con  esito positivo in  relazione al  sistema dei
crediti didattici determinato  a norma dell'art. 11,  comma II, della
legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per
i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo
didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.
   Ferrara, 23 luglio 1998
                                                 Il rettore: Dal Piaz